DPCM del 3 novembre 2020

Ministero della Salute - Ordinanza

Data di pubblicazione:
04 Novembre 2020
DPCM del 3 novembre 2020

Dal 6 novembre al 3 dicembre l'Italia è divisa in tre aree: zone rosse (ad alto rischio), arancioni (intermedio) e gialle (più sicure). Con regole e divieti diversi; parrucchieri e barbieri resteranno aperti anche nelle aree rosse.

Con l’Ordinanza del 13 novembre 2020, il Ministro della Salute ha ricompreso le Regioni Campania e Toscana a rischio alto e per 15 giorni, a partire da domenica 15 novembre, proseguiranno le restrizioni previste per le zone cosiddette rosse (salvo proroghe i 15 giorni scadranno il 29 novembre 2020). 

In base alle misure inserite nell’ultimo Dpcm, che cosa si può fare e che cosa non è consentito nelle zone rosse:

È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22:00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni

– Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.

– Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.
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In allegato il DPCM, l'ordinanza del Ministero della Salute e l'Autocertificazione

 

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 13 Aprile 2022