A seguito della dirompente decisione della Corte Costituzionale n. 131/2022, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno il 7 giugno 2022 ha emanato la circolare n. 63/2022 per attuare le nuove disposizioni circa l’attribuzione del cognome ai nascituri; in particolare, il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
E’pertanto indispensabile per l’Ufficiale di Stato Civile prendere atto della volontà di entrambi i genitori – salvo naturalmente i casi particolari di monogenitorialità; questa dichiarazione dovrà essere resa in presenza da entrambi i genitori; è possibile in alternativa la presenza di un solo genitore in possesso di una dichiarazione di accordo, della quale si fornisce modello.