In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 166 del 13.10.2021, si stabiliscono le seguenti modalità operative per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. green pass).
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, prescrive che tutto il personale delle pubbliche amministrazioni ha, dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass), quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.
L’accesso del personale dipendente presso il luogo di lavoro non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato.
E’ un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall’Ente.
- Tale obbligo è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione.
- Per accedere alle sedi in cui sono ubicati gli uffici comunali, oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “green pass” – ivi inclusi i visitatori e i titolari di cariche elettive - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.
- L’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici comunali è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare.
- I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.
Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.
In fase di prima applicazione ed in attesa di dotare l’Ente della tecnologia necessaria ad integrare i sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze (badge) l’accertamento è svolto a “tappeto”, mediante l’utilizzo dell’app VerificaC19 che non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
Il personale addetto all’uscierato, munito di apposito supporto informatico e mediante l’utilizzo dell’app VerificaC19, vieterà l’ingresso al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo e provvederà immediatamente a contattare il Responsabile dell’Area in cui è incardinato il dipendente che inviterà il lavoratore a lasciare immediatamente il posto di lavoro. Lo stesso Responsabile di Area comunicherà al Responsabile del Servizio Risorse Umane ed al Servizio paghe il nominativo del dipendente al quale non è stato consentito l’accesso. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il Responsabile dell’Area dovrà avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021. La medesima sanzione dovrà essere applicata anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.
Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.
Nel caso in cui in sede di verifica all’accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l’allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.
La presente disposizione è efficace dal 15 ottobre 2021 e produce effetti fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni.
Maggiori dettagli nell'allegato