Tutti gli Enti e i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, ricadenti negli agglomerati urbani del territorio comunale, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi. È fatto obbligo ai proprietari ed affittuari di terreni di provvedere correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e di quant'altro possa essere veicolo di incendio per l'incolumità e l'igiene pubblica, con avvertenza che in caso di inosservanza questo Comune, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, effettuerà d' ufficio, ed In danno dei trasgressori, la pulizia dei luoghi, mediante apposita ditta incaricata, con l'assistenza della Forza Pubblica per l'accesso alle proprietà, nonché ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 ai sensi dell' art. 6 del Regolamento Comunale per "Applicazione delle Sanzioni Amministrative alle violazioni delle Ordinanze Comunali" — Delibera di C. C. n° 85 del 30.09.2002 -; Durante il periodo compreso tra il al giugno ed il 31 ottobre è fatto divieto di accendere fuochi in prossimità dei cigli delle strade, ai limiti ed all' interno delle aree incolte ed in prossimità dei boschi e della pineta - Litoranea SP 175/a;