Ordinanza n. 98 del 18 aprile 2018

Data di pubblicazione:
19 Aprile 2018
Ordinanza n. 98 del 18 aprile 2018
Il sindaco ordina che tutti gli Enti e i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, ricadenti negli agglomerati urbani del territorio comunale, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da  vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica e il pericolo di incendi.
Pertanto dispone che:

Durante il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 ottobre 2018 è fatto divieto di accendere fuochi in prossimità dei cigli delle strade, ai limiti ed all’ interno delle aree incolte ed in prossimità dei boschi e della pineta – Litoranea SP 175/a, dal 18 aprile fino al 31 ottobre 2018  su tutto il territorio comunale.

in allegato l'ordinanza


 

Allegati

Ordinanza.pdf
(1.16 MB)

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 13 Aprile 2022