Direttive per la disciplina dell'affido di poltrona/cabina

Data di pubblicazione:
12 Luglio 2016
Direttive per la disciplina dell'affido di poltrona/cabina
Procedura sperimentale di ”affido di poltrona” (o “affido di cabina”) nelle more di approvazione della nuova disciplina delle attivitá di acconciatore ed estetista. 

Nell'ambito dell'attività professionale di acconciatore e/o estetista, per chi è regolarmente registrato presso la Camera di Commercio ed è in possesso della partita IVA, si inserisce una nuova modalità contrattuale per l'esercizio dell'attività nello stesso locale: “l'affido di poltrona/cabina”. Tale nuova disciplina contrattuale, è prevista nell' “AVVISO COMUNE”, sottoscritto il 25 novembre 2011 tra le parti sociali, in occasione del rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei settori dell'acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere.
I soggetti coinvolti nel rapporto sono:
1) il titolare del salone/centro detto affidante;
2) il professionista abilitato detto affidatario;
che dovranno stipulare un contratto per la “gestione e il godimento della cosa produttiva” ai sensi dell'art. 1615 del codice civile.
Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate, con la durata di almeno un anno fatte salve le clausole di rescissione espressa.
Il contratto deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:
- la durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- la superficie data in uso con relativa planimetria;
- la puntuale identificazione delle postazioni date in uso che non potranno essere utilizzate dall'affidante;
- il rapporto economico tra le parti;
- la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e - cabina/e in affido.
Per evitare un uso improprio del rapporto in oggetto si indicano i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell'affido di poltrona” precisamente:
- non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
- un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.
- in ogni caso l'affidatario in possesso dei requisiti esercita direttamente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.
L'affido di poltrona/cabina è possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare ha presentato la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): acconciatore, estetista o entrambi.
È inoltre vietato “affidare la poltrona”:
- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività comprensivi anche del possesso di partita IVA;
- a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;
- per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi. 

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 13 Aprile 2022