VISTA la nota prot. RFI.DOIT.NA.SA0011P202600006771 del 29/04/2026, a firma dell’Ing. Salvatore Verde della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Napoli – Unità Territoriale Sud Est Salerno di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con la quale si chiede l’emanazione di apposita ordinanza sindacale a salvaguardia della sede ferroviaria per fronteggiare l’emergenza incendi e il rischio di caduta di rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria,
RITENUTA la richiesta motivata per l’approssimarsi della stagione estiva, considerati i rischi di pericolo d’incendio delle aree adiacenti alla sede ferroviaria e considerati i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto quelli di alto fusto, con conseguente pregiudizio della sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria, nel rispetto del D.P.R. 753/80 Titolo III, in particolare agli artt. 38, 52, 55, 56 e 63.
ORDINA
a tutti i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Eboli, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:
- di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR n.753/80, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;
- di provvedere al taglio di alberature, piante e siepi nelle aree prospicienti o aggettanti la sede ferroviaria che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura con conseguente pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- di provvedere e ripetere periodicamente al taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque aggettanti, che si protendano sulla linea ferroviaria o che comunque possano generare situazioni di pericolo;
- di provvedere durante il periodo di “grave pericolosità”, l’obbligo di tenere sgombri i terreni fino a 20 mt dal confine ferroviario, da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, rami pericolanti, ecc…
Detti interventi dovranno essere eseguiti, in prima istanza, entro 30 giorni dall’emanazione della presente ordinanza e successivamente, in maniera periodica, al fine della loro manutenzione.
Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sulla sede ferroviaria comunque ogni qualvolta si verifichi un’interferenza con l’infrastruttura, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone.