Il Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 22/05/2026 ha approvato il Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Il contribuente intende aderire alla Definizione Agevolata deve:
- Presentare preventivamente apposita Istanza per conoscere la propria posizione debitoria suscettibile di definizione agevolata utilizzando la piattaforma disponibile al seguente link: http://sportellotel.servizienti.it/eboli alla quale si accede mediante SPID o CIE (ovvero tramite delegato, previa compilazione del modello di delega qui allegato);
- Successivamente presentare, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 01/09/2026, apposita Dichiarazione di Adesione alla Definizione Agevolata, utilizzando sempre la piattaforma disponibile al seguente link: http://sportellotel.servizienti.it/eboli.
Per qualsivoglia informazione rivolgersi all’Ufficio Tributi – Servizio Tari del Comune di Eboli nei seguenti giorni di apertura:
Martedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 / dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Ovvero a mezzo contatto telefonico ai numeri 0828328259-261-269 – oppure tramite mail tari@comune.eboli.sa.it.
In presenza di rateizzi pregressi e in caso di rettifica degli atti definibili, l’importo visionabile sullo sportello telematico è PROVVISORIO. Contattare l’Ufficio Tributi al numero 0828328269.
Si avvisa inoltre che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.23 del 19/06/2026, si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22/05/2026, n. 88, estendendo la definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
In questo caso l’estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l’aggio spettante all’agente della riscossione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Tale procedimento sarà gestito integralmente dall’agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione: con la presentazione della domanda di adesione a partire dal 16 ottobre 2026 e fino al 15 dicembre 2026.