Potere sostitutivo
Data di ultimo aggiornamento: 18/12/2023
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
L'art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 (introdotto dall'art. 1 comma 1 legge n. 35 del 2012 e modificato dall'art. 13 comma 1 legge n. 134 del 2012) stabilisce che "L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito Internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile
nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma .9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del Responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavora, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
Il successivo comma 9-ter stabilisce che "Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla meta di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario".
Pertanto, in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento, il privato può attivare il potere sostitutivo, richiedendo l'intervento del soggetto a cui è stato attribuito.
Questa Amministrazione, con la Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 55 del 18/03/2021, ha individuato nella persona del Segretario Generale il soggetto a cui attribuire, per tutti i procedimenti, il potere sostitutivo in caso di inerzia.
L'esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al titolare del potere.